Versione approvata dall’Assemblea dei Soci
I PRINCÌPI DELLA COOPERATIVA
Alveare – Emporio di Comunità
Alveare è una comunità di donne e uomini che condividono una scelta di consumo responsabile e cooperano tra loro per renderla il più possibile accessibile a tutti, perseguendo la diffusione di valori come la fiducia reciproca, la condivisione, il dialogo, il rispetto delle diversità e la promozione di un mondo più attento ai diritti delle persone, alla tutela dell’ambiente, alla salute alimentare, secondo i principi posti nella Carta dei Valori di Alveare che viene sottoscritta da ogni socio al momento dell’iscrizione.
Le socie e i soci di Alveare gestiscono collettivamente l’emporio di comunità. Attraverso una unica quota associativa e apportando un piccolo contributo del loro tempo libero, tutti si impegnano nelle scelte di indirizzo e nelle attività materiali necessarie al funzionamento dell’emporio.
Alveare è un progetto cooperativo senza scopo di lucro. Gli eventuali benefici di bilancio verranno reinvestiti: nella riduzione dei prezzi dei prodotti; in servizi ai soci; in progetti per la collettività; nella sensibilizzazione alle sfide di una società sostenibile e giusta; nella salvaguardia della salute di chi consuma, di chi produce e del pianeta.
Alveare assume il principio di uguaglianza e di parità tra i generi. Per brevità e facilità di lettura, il seguente regolamento adotta i termini generici quali “socio” e “soci” come formule neutre, con significato rispettivamente di “socia o socio” e “socie e soci”.
Porte aperte
Chiunque, purché maggiorenne, può diventare socio della cooperativa se ne condivide lo scopo sociale e si impegna al rispetto dello statuto, della Carta dei Valori, del regolamento.
Vita sociale
Solo i soci della cooperativa possono fare la spesa nell’emporio, svolgere un incarico cooperativo, votare le deliberazioni assembleari, ricoprire una carica sociale. Le attività di informazione e promozione sono aperte a tutti.
Patto sociale di autogestione
Le attività necessarie al funzionamento della Cooperativa sono svolte in modalità di autogestione, ovvero grazie alla partecipazione dei soci cooperatori a tutte le fasi di gestione dell’emporio e della Cooperativa medesima. Lo svolgimento dell’incarico cooperativo, come descritto nei punti successivi, è condizione necessaria per poter partecipare agli acquisti.
Regola del tetto comune
Il tetto comune indica il nucleo di persone che convivono sotto lo stesso tetto e condividono – in tutto o in parte – le responsabilità domestiche. La cooperativa auspica l’adesione di tutti gli adulti di ciascun tetto comune e comunque l’adesione di almeno 1/3, cioè un socio ogni 3 persone maggiorenni appartenenti allo stesso tetto.
SEZIONE I – PARTE GENERALE
ART. 1 – SCOPO ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento ha lo scopo, ai sensi dell’art. 2521 del Codice Civile, di determinare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Sociale, nonché di disciplinare nello specifico la gestione e l’utilizzo del negozio da parte dei soci, attraverso il quale gli stessi contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa.
ART. 2 – SCAMBIO MUTUALISTICO E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Lo scambio mutualistico è costituito dalla pluralità di rapporti di scambio di beni o di servizi che si instaurano tra il socio e la Cooperativa, attraverso cui si realizza lo scopo mutualistico di utenza della Cooperativa stessa. La Cooperativa è impegnata a migliorare costantemente la propria offerta di occasioni di scambio mutualistico ai bisogni dei soci, cercando di adattarla alla loro evoluzione.
Lo scambio mutualistico è diretto a creare occasioni di vantaggio esclusivamente dirette ai soci della Cooperativa, e si completa ed arricchisce con attività che la Cooperativa svolge nei confronti della comunità all’interno della quale è inserita.
È prerogativa dei soci concorrere alla gestione dell’impresa attraverso:
– i diritti di partecipazione alla vita societaria, in particolare nelle forme di elettorato attivo (concorrere all’elezione degli amministratori e degli organismi della Cooperativa) e passivo (essere eletto per ricoprire ruoli di rappresentanza sociale);
– Il confronto e il voto nelle assemblee convocate;
– la partecipazione sociale al Patto di autogestione e alle numerose attività che la Cooperativa organizza e promuove al suo interno e a vantaggio della comunità;
– la partecipazione nei cd Gruppi di lavoro di cui all’art. 4;
– l’acquisto di beni e prodotti offerti dalla cooperativa, che realizzano lo scambio mutualistico e contribuiscono all’efficienza economica della società;
L’attuale struttura organizzativa si articola:
a) attività nel servizio amministrativo, finanziario, contabile e gestionale perseguita dagli stessi soci e in collaborazione con un professionista esterno/società di servizi.
b) attività/servizio commerciale, comunicazione e marketing perseguita dagli stessi soci anche con l’ausilio di professionisti esterni. Funzioni di reperimento e raccolta di conoscenze, dati, informazione e verifiche sul mercato delle opportunità esistenti, attività di promozione dell’immagine della Cooperativa, individuazione della potenziale clientela e promozione dei nuovi servizi di divulgazione e prodotti. Funzioni di sviluppo di rapporto con la clientela e studio dei mezzi e modalità divulgative.
c) attività nel servizio produttivo:
– acquisto, privilegiando il rapporto diretto coi produttori, di generi di consumo, merci, servizi, prodotti ed articoli di qualsiasi natura, finalizzato alla vendita ai soci;
– produzione, manipolazione e trasformazione dei generi di cui al punto precedente nonché la successiva distribuzione agli stessi soci;
– programmazione delle produzioni, co-produzione, prefinanziamento e condivisione dei rischi con i produttori dei generi commercializzati;
– organizzazione e gestione di: punto vendita, magazzino, laboratorio e strutture per la diretta conservazione, produzione, manipolazione e trasformazione dei generi di consumo di cui sopra;
– promozione e realizzazione di servizi e iniziative che favoriscano la tutela, l’informazione, l’educazione dei soci e dei cooperatori e la qualificazione consapevole dei consumi, nonché il sostegno di iniziative sociali utili alle comunità locali e all’associazionismo esistente nell’ambito del territorio in cui la Cooperativa opera.
Art. 3 – GRUPPI DI LAVORO
I gruppi di lavoro sono raggruppamenti di soci cui il Consiglio di Amministrazione assegna uno specifico mandato per la realizzazione di attività di carattere operativo funzionali alla gestione del negozio.
Il Consiglio di amministrazione definisce mandato, numero di soci partecipanti e durata del mandato del gruppo di lavoro, predisponendo un piano soggetto a rinnovo annuale che sarà approvato dall’Assemblea dei soci, alla quale spetta la nomina definitiva dei partecipanti ai gruppi.
I soci possono fare richiesta al Consiglio di Amministrazione, tramite l’ufficio soci, di far parte di uno specifico gruppo di lavoro.
Attualmente, la cooperativa conta i seguenti gruppi di lavoro:
– GRUPPO PRODOTTI: analisi e ricerca prodotti, contatti con i fornitori, analisi delle istanze dei soci riguardo alla qualità, prezzo e altre caratteristiche dei prodotti.
– GRUPPO DELL’UFFICIO SOCI: si occupa della gestione delle attività dei soci dal
punto di vista amministrativo e gestisce le richieste di iscrizione a socio della cooperativa.
– GRUPPO COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA E PROMOZIONE: che si occupa della gestione dei social network, del sito e dell’invio delle newsletter e di organizzare serate per la promozione della cooperativa e altri eventi di confronto, discussione dedicati ad argomenti scelti dai soci. Il gruppo accoglienza si occupa del supporto logistico nell’organizzazione delle assemblee dei soci.
– GRUPPO AMMINISTRAZIONE: si occupa della contabilità della cooperativa.
– GRUPPO INFORMATICA: che si occupa della gestione informatica software e hardware della cooperativa.
– GRUPPO MANUTENZIONE: si occupa della manutenzione dei locali e delle attrezzature.
I gruppi di lavoro relazionano sulle proprie attività con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione che riferirà con periodicità almeno annuale all’Assemblea dei soci sull’operato dei gruppi di lavoro, rimanendo chiaro che qualsiasi problema dovrà essere discusso al suo insorgere.
Tutti i soci che non fanno parte di uno specifico gruppo di lavoro, si occuperanno della gestione operativa dell’emporio secondo i turni definiti dall’ufficio soci, il quale terrà conto delle preferenze dei singoli nel limite imposto dalla copertura di tutte le mansioni necessarie in ciascun turno.
I componenti dei gruppi di lavoro attuano tramite il loro operato il patto di autogestione della cooperativa, senza che sia resa obbligatoria la loro presenza in negozio.
Le attività dei gruppi di lavoro sopra descritti dovranno essere organizzate in maniera tale da garantire un impegno operativo di almeno 3 ore ogni 4 settimane per ciascun componente, nel rispetto di quanto previsto nel successivo Art.8.
Ogni gruppo di lavoro avrà un responsabile nominato nel piano annuale stilato dal CDA e approvato dall’assemblea dei soci. I responsabili dei gruppi dovranno tenere registro delle attività svolte e delle presenze agli incontri di coordinamento che si svolgeranno almeno una volta ogni 4 settimane.
Viste le relazioni periodiche presentate dai responsabili, il CDA ha la facoltà di proporre la chiusura di uno qualsiasi dei gruppi di lavoro o di ridurne il numero dei partecipanti. Tale eventuale proposta, opportunamente motivata, verrà formalizzata nel successivo piano annuale e diventerà operativa dopo l’approvazione dell’Assemblea dei soci.
SEZIONE II – ISCRIZIONE ALLA COOPERATIVA
ART. 4 – AMMISSIONE DI NUOVI SOCI
L’ammissione del nuovo socio è deliberata dal consiglio d’amministrazione su domanda dell’interessato, previa sottoscrizione della quota sociale.
ART. 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione deve essere accompagnata dalla copia/scansione di un documento di identità (carta d’identità o equivalente) e codice fiscale.
ART. 6 – QUOTA SOCIALE
La quota sociale minima è fissata in 100 € e può essere versata in un’unica soluzione oppure in 2 o 4 rate mensili. Ogni socio può incrementare il proprio investimento iniziale con ulteriori versamenti nel corso della sua partecipazione alla cooperativa.
SEZIONE III – REGOLAMENTO DEL SOCIO CONSUMATORE
ART. 7 – PATTO SOCIALE DI AUTOGESTIONE
Gli acquisti presso il negozio sono riservati esclusivamente ai soci cooperatori persone fisiche e giuridiche e costituiscono lo scambio mutualistico tra la Cooperativa e il socio.
Parte delle attività necessarie al funzionamento della Cooperativa, ulteriori rispetto a quelle effettuate dai dipendenti, vengono svolte in modalità di autogestione ossia grazie alla partecipazione dei soci cooperatori a tutte le fasi di gestione del negozio e della Cooperativa medesima.
I dipendenti della Cooperativa possono anche essere soci cooperatori, ma, stante l’attività lavorativa svolta alle dipendenze della Cooperativa medesima, sono dispensati dal rispetto del patto di autogestione.
Il patto sociale di autogestione, così come definito dagli articoli della presente sezione, e dalle disposizioni degli organi sociali emanate in conformità agli stessi, viene sottoscritto dal socio all’atto della adesione a socio e rappresenta una delle modalità con cui il socio contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali e solidaristici della Cooperativa.
Tali attività vengono svolte dal socio in forma volontaria, libera e gratuita, per il fine di dare risposta ai bisogni individuali e collettivi dei soci della cooperativa e della comunità, nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento.
L’implicazione diretta dei soci cooperatori nella gestione pratica della cooperativa rappresenta lo strumento prioritario attraverso il quale essa persegue i propri scopi sociali e, in particolar modo:
– dare risposta ai bisogni di consumo individuali e collettivi dei soci; – promuovere una società più inclusiva;
– creare legami sociali tra le persone.
Tutti i soci sono responsabili del corretto svolgimento del patto di autogestione e vi partecipano liberamente secondo le proprie possibilità e mezzi.
ART. 8 – ATTIVITÀ DEI SOCI
La partecipazione dei soci cooperatori al raggiungimento degli scopi della cooperativa si concretizza, tra le altre cose, nel mettere a disposizione del negozio, in base alla disponibilità individuale e alle esigenze della Cooperativa, una parte del proprio tempo libero a titolo volontario e gratuito.
Il socio cooperatore persona fisica presta la propria attività volontariamente all’interno della Cooperativa, esclusivamente al fine di perseguire le finalità solidaristiche e mutualistiche della stessa, senza alcuno scopo di lucro né scopo lavorativo, in adempimento del “patto di autogestione”. Tale attività, quantificata in 3 ore ogni quattro settimane, non costituisce in alcun modo rapporti di lavoro e in essa non trovano pertanto applicazione le norme in materia di lavoro, né subordinato né autonomo né di qualunque altra tipologia. Alla loro attività potranno applicarsi eventualmente le norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi di legge. Eventuali regole organizzative concordate con i soci e relative a fasce orarie individuali di svolgimento delle attività, o gestione di assenze impreviste, saranno pertanto solo espressione di un necessario coordinamento e adattamento organizzativo delle attività dei soci nella cooperativa.
Pertanto, a fronte delle attività volontarie effettuate dai soci, la Cooperativa non erogherà alcun compenso, comunque denominato. Potranno eventualmente essere rimborsate le spese sostenute in nome e per conto della stessa, finalizzate alla gestione dell’attività della Cooperativa, solo ed esclusivamente se accompagnate da idonea documentazione e dietro preventiva autorizzazione da parte dell’organo amministrativo, o apposita regolamentazione definita per tutti i soci.
Una volta individuate le modalità concrete di svolgimento delle attività oggetto del patto di autogestione, il socio è tenuto a rispettare gli impegni presi secondo correttezza e ottica collaborativa.
Ogni socio cooperatore persona fisica può fare acquisti presso il negozio solo quando è in regola con lo svolgimento delle attività programmate in relazione al patto di autogestione, salvo quanto previsto al successivo articolo 9.
I soci persone giuridiche non prestano la loro attività direttamente in negozio ma mettono a disposizione i loro locali, i loro servizi o i loro canali di comunicazione per supportare le attività della cooperativa nell’ottica di ottemperare allo scambio mutualistico e al patto di autogestione.
ART. 9 – ORGANIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI SOCI COOPERATORI
Le attività svolte dai soci cooperatori persone fisiche e giuridiche al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi solidaristici della Cooperativa, rappresentano l’adempimento del patto sociale di autogestione e degli obblighi mutualistici dei soci di cui all’art. 9 dello Statuto Sociale sottoscritti dal socio cooperatore all’atto di adesione alla Cooperativa.
Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, fermo restando il principio della volontarietà e della finalità mutualistica delle prestazioni dei soci cooperatori, potrà deliberare le modalità attraverso le quali saranno svolti gli incarichi al fine di raggiungere gli obiettivi sociali, con riferimento alle attività di gestione del negozio e di tutte le altre attività promozionali e accessorie comunque collegate.
Nell’emettere le delibere relative, il Consiglio di Amministrazione dovrà definire modalità omogenee, eventualmente differenziate ma secondo criteri non discriminatori per tutti i soci cooperatori persone fisiche:
– nell’individuazione degli incarichi assegnati, che dovranno essere conoscibili in maniera trasparente da parte di tutti i soci cooperatori;
– nella calendarizzazione degli impegni di tempo individuali, che tenga conto delle disponibilità e della volontarietà espressa dai singoli soci cooperatori;
– nella gestione delle eventuali assenze dagli impegni programmati e delle modalità di sostituzione del socio che revoca la propria disponibilità precedentemente espressa;
– nell’individuazione di soci con funzioni di referente per gruppi di soci cooperatori.
Per le modalità di scambio con i soci persone giuridiche, il Consiglio di Amministrazione definisce una convenzione ad hoc in cui si specificano oggetto e modalità dello scambio.
ART. 10 – ESENZIONI TEMPORANEE DAL PATTO DI AUTOGESTIONE
I soci cooperatori persone fisiche possono essere esentati dal Consiglio di Amministrazione per periodi limitati di tempo dal rispetto del patto di autogestione, mantenendo comunque la possibilità di accedere e di acquistare beni e/o servizi presso il negozio della cooperativa, per motivazioni che dovranno essere trasmesse tempestivamente alla Cooperativa tramite l’inoltro di apposita comunicazione all’Ufficio soci.
L’ufficio soci raccoglie le richieste di esenzione e le comunica al Consiglio di Amministrazione proponendone l’accettazione o il respingimento.
Costituiscono motivi di esenzione temporanea:
– maternità / paternità: 12 mesi di esenzione a partire dall’assenza legata all’evento o dal realizzarsi dell’evento;
– lutto: limite stabilito di caso in caso
– malattia o infortunio personale: limite stabilito dal certificato medico
– comprovata esigenza di assistere un caro: limite stabilito di caso in caso
Il Consiglio di Amministrazione potrà riconoscere l’esenzione temporanea al socio che la richieda per gravi motivazioni personali o di salute in aggiunta alle precedenti, deliberando sul caso specifico secondi criteri non discriminatori.
ART. 11 – ASSENZE DALL’INCARICO ASSUNTO
Nel caso in cui il socio sia a conoscenza di non poter assolvere all’incarico assegnatogli e del quale si è assunto volontariamente l’onere, è necessario che lo comunichi all’Ufficio soci almeno 48 ore prima al fine di permettere allo stesso di organizzare la sostituzione con un altro socio disponibile a svolgere l’incarico all’interno del negozio, salvo il caso di urgenza adeguatamente motivato. Questo non si applica ai soci che fanno parte di un gruppo di lavoro, per i quali la procedura è specificata a parte.
Non è possibile per il socio farsi sostituire nell’adempimento dell’incarico cooperativo ricevuto da parte di terzi non soci, compresi i suoi delegati.
E’ invece fortemente raccomandato organizzare uno scambio con un altro socio per evitare che l’incarico da svolgere non sia coperto da alcuno. Lo scambio va comunicato all’ufficio soci il prima possibile, comunque in anticipo rispetto allo svolgimento dell’attività.
Regola della compensazione semplice: se non si è provveduto a trovare nessun sostituto, ma si è avvisata la cooperativa della propria assenza, il socio è tenuto a recuperare il turno “saltato” entro le 4 settimane successive. La compensazione si aggiunge all’incarico già previsto per il mese successivo.
Regola della doppia compensazione: se non si è provveduto ad avvisare della propria assenza, il socio è tenuto a fornire un recupero di tempo doppio rispetto all’incarico mancato, da eseguirsi sempre nelle 4 settimane successive.
Attesa di recupero: se un socio si trova nell’impossibilità di effettuare i recuperi, deve tempestivamente avvisare l’ufficio soci che potrà concedere fino a 2 settimane di proroga. Il tempo d’attesa può essere rinnovato fino a 4 volte. Se l’impossibilità del recupero dipende da cause imputabili alla cooperativa, il tempo entro cui prestarlo sarà sospeso in misura corrispondente al perdurare dell’impossibilità per causa imputabile alla cooperativa.
Sospensione: il mancato contributo alla gestione del negozio entro i termini stabiliti dal patto di autogestione determina l’impossibilità per il socio di effettuare acquisti di beni e/o servizi all’interno del negozio stesso (socio sospeso). Il socio sospeso potrà essere escluso dalla cooperativa per inadempimento delle obbligazioni derivanti dal regolamento, secondo quanto previsto dallo Statuto sociale. L’esclusione potrà avvenire solo dopo formale sollecito rivolto al socio di regolarizzare la propria posizione, dando un termine non inferiore a 90 giorni per adempiere.
Le assenze sono giustificate solo se rientrano nei casi esposti nell’articolo 10. Le assenze giustificate non richiedono necessarie compensazioni o recuperi.
Soci facenti parte di un gruppo di lavoro: se un socio non potrà partecipare alla riunione di coordinamento del gruppo di lavoro di cui fa parte, dovrà avvisare il suo referente e l’ufficio soci almeno 48 ore prima. Nel caso in cui un socio non partecipi attivamente alle attività del gruppo di lavoro di cui fa parte, sarà cura del referente segnalarlo all’ufficio soci il quale, dopo confronto diretto con l’interessato, potrà attivare le azioni previste nella procedura di sospensione del socio.
ART. 12 – FRUIZIONE DEGLI SCAMBI MUTUALISTICI
Lo scambio mutualistico è diretto a creare occasioni di vantaggio esclusivamente dirette ai soci della Cooperativa.
La Cooperativa organizza le attività di vendita di beni e servizi ai soci nei punti vendita attivati o mediante
altre attività o modalità utili a soddisfare il bisogno mutualistico dei soci.
La Cooperativa può erogare il vantaggio mutualistico in maniera differita mediante il ristorno: la sua disciplina è oggetto di uno specifico Regolamento.
La Cooperativa può offrire vantaggi ai propri soci anche al di fuori dello scambio mutualistico diretto, attraverso soggetti terzi sottoscrivendo apposite convenzioni di favore per i soci della cooperativa.
Il socio può delegare – con apposita procedura – 1 persona a svolgere in suo nome e per suo conto gli acquisti che concretizzano lo scambio mutualistico. La possibilità di delega è, di norma, limitata a soggetti che convivano con il socio.
La Cooperativa rendiconta e documenta ai soci il vantaggio di cui questi hanno fruito nello scambio mutualistico mediante le forme di trasparenza e informazione previste dallo Statuto e dalla normativa di legge, ed eventualmente con altri mezzi o modalità di volta in volta individuati dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 13 – TESSERA SOCIO
La Tessera Socio è un documento personale che attesta che il suo titolare è socio della Cooperativa.
In caso di cessazione del rapporto sociale la tessera verrà immediatamente cessata ed il socio dovrà restituirla alla Cooperativa.
La Tessera Socio è un documento che comprende diverse funzioni legate allo scambio mutualistico, in particolare è, tra l’altro, utilizzata:
– per documentare le spese effettuate dal socio in Cooperativa; in particolare per consentire di registrare gli acquisti del socio al fine di comprovare la prevalenza mutualistica di cui all’art. 2513 c.c.;
– per la partecipazione alle assemblee e riconoscere il diritto di voto e gli altri diritti partecipativi e amministrativi;
– per il godimento dei vantaggi esclusivi riservati ai soci, sia in forma diretta che indiretta presso soggetti convenzionati.
La tessera rilasciata dalla Cooperativa a seguito dell’adesione alla stessa da parte del socio riporta nome, cognome, codice del socio medesimo. La Tessera Socio è un documento personale che attesta che il suo titolare è socio della Cooperativa e non rappresenta un documento di riconoscimento; pertanto per l’identificazione del socio potrà essere chiesta l’esibizione anche di un documento che abbia tale efficacia.
Ad ogni socio viene rilasciata una sola Tessera Socio e, se richiesta, una ulteriore tessera collegata, cointestata oltre che al socio, ad un convivente e/o altro soggetto delegato ad effettuare gli acquisti in nome e per conto del socio e del proprio nucleo di conviventi. Il rilascio della tessera per il delegato è effettuato sulla base di una richiesta scritta del socio accompagnata da copie dei documenti di identità di delegante e delegato e delega scritta rilasciata dal socio e in qualunque momento revocabile; in caso di revoca della delega la tessera collegata verrà disattivata ed il socio dovrà restituirla alla Cooperativa. Tutti gli atti di acquisto, i vantaggi esclusivi e le condizioni riservate effettuati mediante l’utilizzo della Tessera Socio o alla collegata tessera del delegato vengono riferiti unicamente alla posizione del Socio, che è il soggetto cui viene imputato l’atto di scambio mutualistico.
Per quanto concerne i soci cooperatori persone giuridiche, la tessera sarà rilasciata al delegato agli acquisti e conterrà nome, cognome della persona delegata, oltre alla ragione sociale dell’azienda o ente per conto della quale esegue gli acquisti di beni e/o servizi presso il negozio. Il socio persona giuridica potrà indicare al massimo 2 delegati.
Per fare la spesa e partecipare alle attività della Cooperativa riservate ai soci, è necessario dimostrare l’avvenuta adesione presentando la tessera all’ingresso del negozio, al momento del pagamento e ad ogni altra occasione sia richiesta.
La Tessera Socio viene utilizzata come strumento probatorio dello scambio mutualistico effettuato dal socio ai fini della fruizione di beni/servizi, del ristorno e di tutti i vantaggi riconosciuti in via esclusiva ai soli soci. Il socio e il suo delegato all’acquisto si impegnano a comprovare la loro identità ad ogni richiesta da parte degli addetti del punto vendita della Cooperativa.
In caso di cessazione del rapporto sociale, la tessera perderà qualsivoglia valore ed il socio sarà tenuto, nel più breve tempo possibile a restituirla preoccupandosi di farla pervenire alla Cooperativa in modo tempestivo, e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del rapporto sociale, al superamento dei quali sarà addebitata una penale pari a € 5,00 che potrà essere trattenuta a compensazione di quanto dovuto al socio cessato.
L’uso della tessera è strettamente personale, non è possibile trasferirne l’uso a terzi ed il socio è responsabile del suo utilizzo secondo tale criterio.
È severamente vietato:
– registrare o far registrare su qualsiasi Tessera Socio acquisti che non siano effettuati dal titolare della tessera stessa o dal suo delegato;
– utilizzare la Tessera Socio di altri soci per ottenere opportunità e benefici a loro assegnati.
I soci possono motivatamente richiedere, e la Cooperativa prevedere, modalità di formulazione della tessera che garantiscano la non riconoscibilità di genere sulla Tessera Socio.
L’uso improprio della tessera può configurare un grave inadempimento degli obblighi societari, e pertanto anche motivo di esclusione.
Eventuali smarrimenti o deterioramenti che richiedono l’emissione di nuove tessere duplicati possono essere accolti solo se a farne richiesta è personalmente il socio, previa presentazione di denuncia, autocertificazione o consegna della tessera deteriorata. Al socio saranno addebitate le spese per il rilascio del duplicato, anche forfettizzate, in base a deliberazione organo amministrativo.
La Cooperativa provvede alla realizzazione di tessere adeguate alla disciplina in materia di trattamento dei dati personali vigente.
SEZIONE IV – ACCESSO AL NEGOZIO DA PARTE DI VISITATORI
ART. 14 – VISITE
È ammesso, per le persone fisiche non socie, chiamate visitatori, di accedere al negozio purché il visitatore sia accompagnato personalmente e fisicamente da un socio durante l’accesso.
Tale possibilità è giustificata dalla necessità della cooperativa di farsi conoscere e consentire un’informazione concreta sul funzionamento della cooperativa nei confronti dei visitatori interessati a divenire Soci.
SEZIONE V – NORME FINALI
ART. 15 – DECORRENZA DEGLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento interno, approvato dall’assemblea in data 25/02/2023 ai sensi dell’art. 2521 del Codice Civile, entra in vigore immediatamente.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali e alle disposizioni di legge applicabili.
ART. 16 – MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell’Assemblea ordinaria dei soci, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
In sede di approvazione del presente regolamento l’assemblea dei soci delega l’organo amministrativo, conferendogli mandato, la modifica di punti, articoli, titoli del presente documento, qualora vengano a modificarsi le condizioni normative e contrattuali alla base della presente stesura, limitatamente a quanto concerne l’adeguamento delle stesse. In ogni caso i soci dovranno essere tempestivamente informati delle modifiche apportate che saranno portate ad approvazione nella prima assemblea utile. Eventuali ulteriori modifiche, qui sopra non contemplate, saranno di competenza dell’assemblea.