Statuto

Indice

Parte I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1

È costituita la Società Cooperativa di consumo denominata “ALVEARE – Emporio di Comunità Società Cooperativa”, in breve “ALVEARE Soc. Coop.” o “ALVEARE s.c.”.

ART. 2

La Cooperativa ha sede nel Comune di Conegliano (TV). La società può istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze o unità locali comunque denominate anche altrove, sia in Italia che all’estero, secondo i modi di legge. L’istituzione o soppressione di sedi secondarie può avvenire con deliberazione dell’organo amministrativo. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell’indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ART. 3

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta); tale durata potrà essere prorogata e la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci.

Parte II

SCOPO – OGGETTO

ART. 4

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, nell’ambito dell’oggetto sociale, beni e servizi alle migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Si propone, inoltre, come espressamente dichiarato nella Carta dei Principi e degli Intenti, di promuovere la coesione ed inclusione sociale, contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, favorire e promuovere attivamente lo sviluppo della cooperazione, sostenere esperienze analoghe, anche a livello internazionale, attraverso la promozione di reti locali, nazionali e internazionali, contribuire ad un’informazione, in materia di alimentazione e consumo, libera e trasparente, sostenere attivamente, anche attraverso l’azione partecipativa dei propri soci, l’educazione civica, lo sviluppo di legami sociali tra le persone, la formazione delle persone, l’aggregazione intergenerazionale, il rispetto delle diversità culturali e di genere. Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di scambio mutualistico. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto dagli amministratori, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all’art. 2516 C.C., ed approvato dall’Assemblea dei soci stessi secondo le modalità previste dalla legge. I soci concorrono alla gestione dell’impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come “socio – consumatore” e lo Statuto assume pertanto valore di “patto societario”, di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare. Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, la società è obbligata al principio della parità di trattamento: è vietata ogni discriminazione tra i soci. Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all’articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992. La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall’Associazione di rappresentanza, nell’ambito della legge in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni. La Cooperativa aderisce, accettandone gli Statuti, alla “Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue”, agli Organismi periferici, regionali e provinciali, nel cui ambito territoriale è la propria sede sociale, nonché alle Associazioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Lo scopo sociale potrà essere anche conseguito attraverso l’acquisizione totale o parziale della proprietà, possesso e detenzione di aziende o società, sia direttamente che indirettamente, anche tramite acquisto o affitto d’azienda o di ramo d’azienda, purché compatibile e strumentale agli scopi mutualistici.

ART. 5

La Cooperativa svolge la propria attività esclusivamente nei confronti dei propri soci. La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l’esercizio delle seguenti attività:

  • acquisto di generi alimentari e non alimentari finalizzato alla distribuzione esclusiva ai soci, raggiungendo accordi con i fornitori per il rispetto di standard di qualità e di sicurezza dei prodotti nonché dei criteri dichiarati nella Carta dei Principi e degli Intenti, con particolare attenzione alla giusta remunerazione del lavoro e all’accesso all’acquisto da parte dei meno abbienti;
  • somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche, generi di consumo, beni artigianali e merceologici vari, anche tramite spacci, punti vendita di vario tipo, anche gestito attraverso sistemi elettronici, informatici e digitali (e-commerce);
  • promozione di una idonea attività di controllo della qualità e sicurezza dei prodotti in vendita nonché di tutela dell’ambiente; – produzione, manipolazione e trasformazione dei beni predetti per il conseguimento dello scopo mutualistico;
  • organizzazione, gestione, sviluppo delle proprie filiere produttive e dei servizi di logistica per favorire l’approvvigionamento diretto, sicuro e trasparente dei prodotti distribuiti ai propri soci;
  • progettazione e realizzazione diretta di campagne pubblicitarie e di promozione della cooperativa e dei valori che la contraddistinguono;
  • attività di erogazione in forma diretta e/o indiretta e organizzazione di servizi di educazione, consulenza e di assistenza utili e di supporto alla vita personale e familiare dei soci organizzazione fiere, mostre, mercati, campagne di cultura alimentare, eventi enogastronomici nonché organizzazione, allestimento animazione e gestione di incontri, congressi, tavole rotonde comprese le attività di service;
  • organizzare servizi accessori e complementari alla distribuzione, tra i quali, a titolo esemplificativo, attività sociali, culturali e ricreative, orientate al perseguimento dell’oggetto sociale della cooperativa e finalizzate a garantire una migliore qualità di vita dei propri soci;
  • utilizzare gli immobili sociali, anche per favorire l’associazionismo esistente nell’ambito del territorio in cui la Cooperativa ha i propri interessi.

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l’altro, a:

    assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, a procedure aperte, ristrette e negoziate nonché a dialoghi competitivi e a trattative private, stipulando contratti e convenzioni;

  • istituire o gestire stabilimenti, impianti e magazzini necessari per l’espletamento delle attività sociali;
  • acquistare o assumere in locazione od affitto aziende, immobili, macchinari, attrezzature e materiali necessari all’esercizio dell’impresa sociale;
  • promuovere la formazione culturale e l’assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi purché strumentali al conseguimento dell’oggetto sociale; pertanto, essa potrà, fra l’altro e per indicazione meramente esemplificativa:

  • assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie, complementari o strumentali all’attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico, nonché partecipare sia come capo gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell’art. 2545 – septies C.C.;
  • concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l’ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce. Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall’art. 11 D. Lgs. n. 385/93 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”) e dalle relative disposizioni di attuazione vigenti; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

I soci potranno effettuare su richiesta dell’organo amministrativo finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi. La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto. La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell’oggetto sociale, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. La società potrà gestire tali attività direttamente, o anche tramite acquisto, affitto d’azienda o altre forme di gestione indiretta previste dall’ordinamento.

Parte III

SOCI COOPERATORI

ART. 6

I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono, con la propria adesione alla Cooperativa un ulteriore rapporto di scambio mutualistico, consistente nell’acquisto di beni e servizi offerti dalla Cooperativa, con il quale contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. I soci partecipano altresì alla vita sociale e cooperano con i loro acquisti di beni e servizi offerti dalla Cooperativa all’attuazione dello scambio mutualistico ed all’incremento dell’attività sociale. Il numero dei soci cooperatori è variabile ed illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere ammessi a soci cooperatori tutti i consumatori persone fisiche aventi capacità di agire, senza distinzione di sesso, di razza, o di opinioni politiche o religiose, nonché le associazioni, le società e gli enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica che siano comunque interessati all’instaurazione del suddetto scambio mutualistico. Possono essere ammessi come soci cooperatori elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell’impresa sociale.

SOCI SPECIALI

ART. 7

L’organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell’interesse al loro inserimento nell’impresa. L’organo amministrativo può ammettere alla categoria “soci speciali” coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori, o altro limite di legge. La delibera di ammissione dell’organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabilisce:

  1. la durata del periodo di inserimento del socio speciale – entro il limite massimo di 5 anni previsto dalla legge (o altro limite di legge);
  2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell’assetto produttivo della cooperativa;

  3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione, in misura eventualmente inferiore a quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell’impresa cooperativa. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente per l’approvazione del bilancio. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 2476, comma 2, del codice civile. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto. Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal Regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti gli impegni di partecipazione all’attività societaria e/o economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale. In tal caso, l’organo amministrativo deve comunicare all’interessato la delibera di ammissione a “socio cooperatore”, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente Statuto. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l’organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente Statuto.

ART. 8

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore persona fisica dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

a. indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale;

b. il domicilio eletto e il mezzo prescelto per le comunicazioni sociali;

c. la quota sociale che intende sottoscrivere, in misura non inferiore a quanto stabilito dall’Assemblea ordinaria dei soci e comunque a euro 25,00 (venticinque/00), né superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché l’impegno a versare l’eventuale sovrapprezzo stabilito dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

d. la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

e. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui al presente statuto;

f. ogni altra eventuale documentazione richiesta dall’organo amministrativo.

La domanda di ammissione dell’aspirante socio non persona fisica, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere:

a. la denominazione, la forma giuridica, la sede e l’attività esercitata;

b. l’estratto della deliberazione dell’organo competente a richiedere l’ammissione e che individua la persona autorizzata a rappresentare il socio nei confronti della cooperativa, unitamente all’accettazione dello statuto della cooperativa;

c. la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

d. la quota sociale che intende sottoscrivere, in misura non inferiore a quanto stabilito dall’Assemblea ordinaria dei soci e comunque a euro 50,00 (cinquanta/00) nonché l’impegno a versare l’eventuale sovrapprezzo stabilito dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

e. la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

f. ogni altra eventuale documentazione richiesta dall’organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti per l’ammissione e l’inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda individuando eventualmente le modalità di versamento della quota stessa, anche rateali, ove non stabilito dall’assemblea. L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio all’attività economica della Cooperativa; in ogni caso, l’ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo; inoltre, l’ammissione di nuovi soci non deve compromettere l’erogazione del miglior servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti ed il perseguimento dei possibili vantaggi mutualistici. La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all’interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci cooperatori. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea; quest’ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione. In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell’Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall’Assemblea medesima. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

ART. 9

I soci cooperatori sono obbligati:

a) a versare la quota sociale sottoscritta, con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto o dall’organo amministrativo;

b) a versare l’eventuale sovrapprezzo deliberato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

c) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) ad osservare il patto sociale di autogestione, come meglio definito dal regolamento organizzativo approvato dall’Assemblea dei soci, contribuendo al perseguimento delle finalità sociali della Cooperativa, salvo i casi di esonero per motivi di età o di salute o comunque disciplinati dal regolamento Interno. I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L’esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Sarà consentito richiedere estratto autentico dei verbali. Il socio che intende procedere alla consultazione dei libri sociali deve farne richiesta scritta all’organo amministrativo, il quale determinerà la data d’inizio della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax ovvero altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento. La consultazione può svolgersi durante l’orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all’ordinario svolgimento dell’attività. Tali diritti non spettano ai soci che sono in mora con i versamenti dovuti a qualunque titolo alla società.

ART. 10

È fatto divieto ai soci, senza espresso assenso dell’organo amministrativo, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative o enti che esplicano attività concorrente o in contrasto con la cooperativa. A tal fine l’organo amministrativo valuterà la situazione di concreto danno o pericolo per la cooperativa. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

ART. 11

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione, per causa di morte se persona fisica, o scioglimento o estinzione se il socio è persona giuridica o comunque soggetto diverso da persona fisica.

ART. 12

Il recesso è ammesso, oltre che nei casi previsti dalla legge:

  1. per perdita dei requisiti per l’ammissione a socio;
  2. per dissenso dalle deliberazioni riguardanti il mutamento dell’oggetto sociale;

  3. per l’impossibilità del socio a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale. Per le cause di legge il recesso potrà essere esercitato nei termini e con le modalità di cui all’art. 2437 – bis C.C. Al di fuori dei casi di cui sopra, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale. Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale, sia per il rapporto mutualistico tra socio e Cooperativa, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Le azioni nominative emesse nei confronti dei soci sovventori potranno indicare un termine decorso il quale il titolare della azione avrà diritto a recedere dalla società. L’organo amministrativo provvederà ad annotare nel Libro soci la variazione intervenuta nella base sociale.

ART. 13

L’esclusione potrà essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:

a) che abbiano perso i requisiti di previsti per la partecipazione alla Cooperativa;

b) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento della quota sociale, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;

c) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico, con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;

d) che non abbiano comunicato il cambio di indirizzo rendendosi irreperibili; la Cooperativa dopo aver accertato l’irreperibilità tramite verifica postale, potrà procedere all’esclusione dopo aver esposto per 60 giorni nei punti vendita l’elenco dei soci irreperibili;

e) che, in quanto persone giuridiche, enti o associazioni, siano posti in liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali o estintive;

f) che nel corso dei tre esercizi sociali precedenti non abbiano acquistato beni o servizi dalla Cooperativa; che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

g) che, con loro atti, comportamenti o dichiarazioni, ledano gravemente l’immagine e il buon nome della cooperativa nonché l’onorabilità degli amministratori, dei soci e/o dei dipendenti della cooperativa medesima o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell’oggetto sociale;

h) che in qualunque modo arrechino danni gravi, anche morali, alla Cooperativa;

i) che vengano condannati per reati che importino l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Può inoltre essere deliberata l’esclusione del socio iscritto nella categoria speciale che non abbia rispettato i doveri inerenti la formazione prevista, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa. Prima di deliberare l’esclusione del socio cooperatore inadempiente, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte. La delibera sarà trasmessa all’interessato tramite raccomandata AR ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento. L’esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell’ulteriore rapporto di scambio mutualistico. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. E’ cura degli Amministratori provvedere ad annotare l’esclusione nel libro dei soci.

ART. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento. Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, dal presente statuto. I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 15

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno il diritto alla liquidazione della quota sociale effettivamente versata eventualmente aumentata per rivalutazione gratuita e/o per ristorno. La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all’importo di cui al comma precedente. La liquidazione della partecipazione sociale comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato. Il pagamento sarà effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall’approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido. La frazione di capitale assegnata al socio cooperatore ai sensi dell’art. 2545 – sexies C.C., unitamente agli interessi legali, può essere liquidata in più rate entro il termine di cinque anni.

ART. 16

In caso di morte del socio cooperatore persona fisica, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sociale, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, nonché al pagamento dei dividendi maturati, con riferimento all’esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell’ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso. In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

ART. 17

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore persona fisica defunto dovranno richiedere per iscritto la liquidazione della quota sociale loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Trascorso tale termine la quota sarà devoluta alla riserva legale con delibera dell’organo amministrativo.

Parte IV

SOCI SOVVENTORI

ART. 18

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell’Assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all’art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell’oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa, possono avere ad oggetto denaro e sono rappresentati da azioni del valore di € 100,00 ciascuna. Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall’Assemblea che delibera l’emissione delle azioni di sovvenzione. Sull’accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all’annotazione nel libro. I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dall’organo amministrativo; all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Salvo contraria disposizione adottata dall’Assemblea in sede di emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. L’emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell’Assemblea con la quale devono essere stabiliti l’importo complessivo dell’emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l’esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall’art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell’art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all’art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ. A ciascun socio sovventore possono essere attribuiti i seguenti voti plurimi, in proporzione alle azioni possedute: – fino a 50 azioni: n. 1 voto – da 51 a 100 azioni: n. 2 voti – da 101 a 200 azioni: n. 3 voti – da 201 a 500 azioni: n. 4 voti – oltre 500 zioni: n. 5 voti. L’esercizio del diritto di voto è regolato dall’art. 2370 c.c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in relazione alle azioni di socio sovventore eventualmente possedute. I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. I soci sovventori possono partecipare alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ai soci sovventori, in considerazione dell’interesse che essi hanno nell’attività sociale, potrà essere riservata la facoltà di nominare almeno un amministratore e, laddove nominato il collegio sindacale, un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori. La maggioranza di capitale dei sovventori può richiedere che la Cooperativa nomini un revisore legale dei conti designato dagli stessi sovventori, ovvero che sia costituito il Collegio sindacale, qualora tale organo non sia presente. Ai soci sovventori potrà spettare una remunerazione per ciascun esercizio complessivamente non inferiore al tasso di inflazione previsto dall’art. 7 della legge 59/1992, incrementato di 2,0 punti percentuali, ma comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall’Assemblea ordinaria dei soci. Detta remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili. Nel caso in cui l’Assemblea decida di remunerare le quote dei soci cooperatori in misura superiore a quella precedentemente indicata, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci sovventori senza ulteriori maggiorazioni. La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci sovventori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell’art. 2514 cod. civ. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori, ove tale privilegio sia previsto dalla delibera o regolamento di emissione. Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall’art. 2473 C.C., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, alla condizione che sia decorso il periodo minimo di 3 anni dall’iscrizione a Libro soci ovvero altro più lungo periodo eventualmente stabilito dall’Assemblea che delibera l’emissione delle azioni di sovvenzione. In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore. Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle azioni, da liquidarsi con le stesse modalità previste per la liquidazione della quota sociale del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio sovventore potranno vantare un diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore, secondo quanto stabilito nella relativa delibera di emissione o regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.

Parte V

PATRIMONIO SOCIALE – QUOTE E AZIONI

ART. 19

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

  • dalle quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro 25,00 (venticinque/00) né superiore ai limiti di legge, sottoscritte dai soci cooperatori persone fisiche;
  • dalle quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro 50,00 (cinquanta/00), sottoscritte dai soci cooperatori persone giuridiche;
  • dalle eventuali azioni sottoscritte dai soci sovventori, destinate ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, ciascuna del valore nominale pari a euro 100,00 (cento/00), di cui all’art. 4 L. n. 59/92;

b) dal fondo di riserva legale;

c) da eventuali fondi di riserva straordinaria;

d) dall’eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e/o per ristorno. Le riserve comunque costituite non possono essere distribuite fra i soci, salvo la riserva di cui alla lettera d).

ART. 20

Le quote dei soci cooperatori sono nominative. Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 – 2343 C.C., da parte dei soci sia cooperatori che sovventori. Le quote si intendono sottoscritte dai soci cooperatori con la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione e i relativi importi devono essere versati al momento dell’ammissione. Nessun socio cooperatore persona fisica può avere una quota sociale, il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge. Le azioni sottoscritte dai soci sovventori sono nominative; le modalità ed i termini di conferimento, l’ammontare dell’eventuale sovrapprezzo ed i privilegi nella ripartizione degli utili di tali azioni, saranno stabiliti dall’Assemblea al momento della loro emissione, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente Titolo ad essi dedicato. La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite potrà comportare la riduzione del valore nominale delle azioni sottoscritte dai soci sovventori esclusivamente per la parte delle perdite stesse eccedente il valore nominale complessivo delle quote sottoscritte dai soci cooperatori, secondo quanto previsto nella delibera o regolamento di emissione. La Cooperativa avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi dell’art. 2346, comma 1, C.C.

ART. 21

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione. La quota si considera vincolata a favore della cooperativa a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima. Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione all’organo amministrativo con lettera raccomandata ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento. La cessione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 2530 c.c., con possibilità per il socio di ricorrere alle procedure arbitrali di cui al presente statuto.

ART. 22

Le azioni di sovvenzione sono trasferibili per atto tra vivi, salvo il previo gradimento da esprimersi dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 18; l’Assemblea potrà stabilire eventuali ulteriori condizioni alle quali sarà subordinata eventualmente la loro trasferibilità, al momento dell’emissione.

Parte VI

GESTIONE SOCIALE – BILANCIO

ART. 23

L’esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza. Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Il Consiglio di Amministrazione e l’organo di controllo, se nominato, documentano nei documenti di bilancio la condizione di prevalenza, ai sensi dell’art. 2513 C. C. Il Consiglio di Amministrazione deve indicare, nella relazione di cui all’art. 2428 C.C., ovvero in altro documento di bilancio, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all’ammissione di nuovi soci. Il bilancio deve essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell’esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all’art. 2428 C. C.

ART. 24

L’Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la restituzione, a titolo di ristorno, di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio cooperatore per gli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno, ai sensi dell’art. 2545 – sexies C.C. e del successivo articolo. In tal caso, l’Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall’apposito regolamento interno. La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli come segue:

a) non meno del 30%, ovvero altro minimo previsto dalla legge, al fondo di riserva legale;

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 L. n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;

c) all’eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

d) ad un eventuale dividendo ai soci cooperatori, in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto la capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici;

e) ad un eventuale dividendo ai soci sovventori, nella misura stabilita dal presente statuto ovvero dalla deliberazione assembleare di emissione, ma comunque in misura non superiore a due punti in più rispetto al limite massimo di cui alla precedente lettera d);

f) l’eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria o ad altro fondo di riserva comunque costituito a norma di legge.

In deroga a quanto sopra stabilito, l’Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad accezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

ART. 25

L’attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in misura proporzionale al volume degli acquisti di beni e/o servizi effettuati nel corso dell’esercizio. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno e comunque riconoscendo loro una somma calcolata in misura percentuale sull’ammontare del fatturato realizzato dalla Cooperativa tramite gli acquisti di beni e/o servizi da parte dei soci cooperatori, con una possibile differenziazione di tale percentuale che tenga conto dei diversi tipi di beni e/o servizi e della loro rispettiva redditività per la Cooperativa. Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:

a) in forma liquida;

b) mediante aumento del capitale sociale sottoscritto e versato;

c) mediante emissione di azioni di sovvenzione;

d) mediante ogni altra forma consentita dalla legge e deliberata dall’assemblea.

Parte VII

ORGANI SOCIALI

ART. 26

Sono Organi Sociali della Cooperativa:a) l’Assemblea;b) il Consiglio di Amministrazione;c) l’organo di controllo (o Collegio Sindacale), se nominato.

Sezione I

ASSEMBLEA

ART. 27

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l’elenco delle materie da trattare e l’indicazione del luogo, della data e dell’ora della prima e della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L’avviso di convocazione dovrà essere comunicato ai soci mediante lettera raccomandata, fax, posta elettronica, rispettivamente al domicilio risultante dal libro dei soci o al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci medesimi, o mediante altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento da parte dei soci medesimi, almeno otto giorni prima dell’Assemblea. In aggiunta esso potrà essere affisso presso la sede sociale ed i luoghi di lavoro, nonché comunicato ai soci mediante lettera semplice, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle previste dal comma precedente, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle Assemblee. In mancanza dell’adempimento della suddetta formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipi la maggioranza degli amministratori e dei sindaci. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti. In deroga all’art. 2363 C.C., l’Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale. L’assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c. L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 28

L’Assemblea Ordinaria:

  1. approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione;
  2. delibera l’eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;

  3. provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, ed eventualmente del Presidente e del Vice- Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché alla loro revoca;

  4. determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;

  5. provvede alla nomina, obbligatoria per legge o facoltativa, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, eleggendo tra questi il Presidente, e fissa i compensi loro spettanti;

  6. conferisce, su proposta motivata del Collegio sindacale, se nominato, e revoca, sentito lo stesso organo, l’incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato relativo all’intera durata dell’incarico;

  7. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  8. approva tutti i regolamenti interni ivi compreso quello sulla disciplina dei rapporti mutualistici, secondo le modalità previste dalla legge;

  9. delibera, su istanza dell’aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest’ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;

  10. delibera sulla eventuale quota sociale minima che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori.

L’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 7, può essere esercitata anche dai soci aventi diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. L’Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta alla sua preventiva autorizzazione dagli amministratori, ferma restando la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

ART. 29

L’Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto, ai sensi dell’art. 2365, secondo comma, C.C., alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 – bis C.C.; l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 30

In prima convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. Qualora si tratti di deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione della Cooperativa, l’Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno. I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell’Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l’Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

ART. 31

Per le votazioni si procederà con il sistema dell’alzata di mano, salva diversa deliberazione dell’assemblea. E’ ammesso il voto segreto, previa delibera in tal senso dell’assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l’esito della loro votazione o la loro astensione dal voto. Nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, è possibile tenere le riunioni dell’Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che, ove richiesto dalla normativa vigente, siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, accertare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell’avviso di convocazione gli eventuali luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 32

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte. Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l’ammontare della quota sociale posseduta. Per i soci speciali si applicano le norme contenute nel presente statuto e nel relativo regolamento. Hanno altresì diritto di voto i soci sovventori iscritti nell’apposito libro da almeno 90 giorni; essi possono avere diritto ciascuno a più voti, ma non oltre cinque, in relazione all’ammontare dei loro conferimenti, secondo quanto meglio precisato dall’Assemblea al momento dell’emissione delle azioni e quanto previsto dal relativo Titolo del presente statuto. In ogni caso, ai soci sovventori non può essere attribuito complessivamente più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti di tutti i soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di soci sovventori. Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro socio appartenente alla stessa categoria, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di tre soci. Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell’Assemblea e conservate fra gli atti sociali. Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell’Assemblea, senza diritto di voto.

ART. 33

L’Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, essa sarà presieduta da un socio eletto dall’Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati. Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. L’Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Il verbale deve indicare la data dell’Assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti; esso deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio. I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Sezione II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 34

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 11 (undici), eletti dall’Assemblea. Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori persone fisiche o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, tra i soci sovventori entro il limite massimo di un terzo, nonché tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori o rappresentanti dei soci cooperatori persone giuridiche/enti. Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta dall’Assemblea, e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili nei termini di legge, in modo tale che almeno 1/3 dell’organo amministrativo non sia rieletto per più di 2 mandati consecutivi. Gli amministratori sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c.. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dai soci; in assenza di decisione dei soci la carica si intende gratuita. Se non stabilito dai soci in sede di determinazione del compenso, il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto. Qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. L’incarico rispettivamente di Presidente e Vice-Presidente non può essere assunto per più di 2 (due) mandati consecutivi. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall’art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale, se nominato, almeno ogni 180 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 35

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere o dalla maggioranza dell’organo di controllo, se nominato, con indicazione delle materie da discutere. La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite fax, email o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati. Le votazioni sono palesi. Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; la parità di voti comporta la reiezione della proposta. Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vicepresidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest’ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video – conferenza o in audio – conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto. Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all’organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell’operazione. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

ART. 36

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa. Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l’altro e a titolo meramente esemplificativo:

a. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

b. redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alle norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;

c. gestire il collocamento delle azioni di sovvenzione affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;

d. compilare i regolamenti interni;

e. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;

f. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l’ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;

g. deliberare su tutte le altre materie, di cui all’oggetto sociale, che non siano riservate all’Assemblea dei soci;

h. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;

i. nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;

j. assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

k. deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;

l. comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;

m. promuovere la costituzione di Consorzi o altri organismi collettivi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;

n. deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l’oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all’Assemblea generale.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà competente a deliberare sulle materie ad esso delegate dal presente statuto.

ART. 37

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 C.C., scegliendo i nuovi amministratori fra gli appartenenti alla stessa categoria, cui appartenevano gli amministratori da sostituire. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d’urgenza dall’Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell’Organo di Controllo, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sostituzione.

ART. 38

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vicepresidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Sezione III

CONTROLLI COLLEGIO SINDACALE

ART. 39

La Cooperativa ha l’obbligo di nominare un Collegio Sindacale, mediante deliberazione dell’Assemblea, nei casi previsti dalla legge. L’Assemblea avrà comunque la facoltà di provvedere alla nomina di un Collegio Sindacale anche al di fuori dei suddetti casi. Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea. I soci sovventori possono eleggere sino ad un terzo dei componenti l’organo di controllo, o altro limite massimo previsto dalla legge. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ART. 40

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo. In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, i Sindaci devono indicare specificamente nella relazione prevista dall’art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici di legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell’apposito libro. Il Collegio Sindacale può esercitare inoltre la revisione legale dei conti nei casi previsti dalla legge, salvo diversa deliberazione dell’assemblea. Le riunioni del collegio sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l’identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti. I Sindaci hanno ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 41

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. L’incarico si svolge nel rispetto della normativa vigente. L’Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, se nominato, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti della Cooperativa e determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico. L’incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico. Il revisore e la società di revisione, che effettuano la revisione legale dei conti della Cooperativa, devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti: 1. verifica, nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 2. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. Ricorrendo i presupposti di legge, l’Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, che, in tal caso, dovrà essere in possesso dei requisiti di legge.

Parte VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 42

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all’interpretazione ed all’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi, aventi per oggetto diritti disponibili relativi sia al rapporto sociale sia al rapporto mutualistico, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale. La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell’accettazione dell’incarico. Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l’intervento del pubblico ministero. Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell’insorgere della controversia, con la precisazione dell’oggetto della controversia. La controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Treviso, che provvederà alla nomina degli arbitri.

Parte IX

CLAUSOLE MUTUALISTICHE

ART. 43

Le seguenti clausole mutualistiche, di cui all’articolo 2514 c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

  • divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  • divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

  • divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

  • obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa delibera l’introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo.

Parte X

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 44

L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori e ne stabilirà i poteri.

ART. 45

In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

  • a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e dei dividendi maturati, nel rispetto della eventuale prelazione secondo quanto previsto dalla relativa delibera di emissione o regolamento;
  • a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati e del sovrapprezzo eventualmente versato;

  • al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Parte XI

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 46

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste dalla legge.

ART. 47

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.